LE DISPOSIZIONI REGIONALI “EMERGENZIALI”

LE DISPOSIZIONI REGIONALI “EMERGENZIALI” IN TEMA DI ATTIVITÀ MOTORIA DOCUMENTO A CURA DI GIANPAOLO BOSCARIOL, COMPONENTE DEL COMITATO PARITETICO CAI-MIBACT ULTIMO AGGIORNAMENTO 3 MAGGIO 2020 ORE24:00 Le disposizioni regionali “emergenziali”in tema di attività motoriaIl D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante le disposizioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel periodo 4 maggio-17 maggio 2020(c.d. fase 2), all’articolo 1, comma 1, lettera a), consente gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salutenel territorio regionale (il precedente D.P.C,M. considerava solo il territoriocomunale). La successiva lettera f), dopo aver vietato lo svolgimento di attività ludicao ricreativa, consente di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosuffcienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Dalla formulazione del testo non appare chiaro se l’attività escursionistica e alpinistica debba essere considerata attività ludica o ricreativa oppure attività sportivao motoria e quindi defnire l’ambito di applicazione. Tale chiarimento è stato richiesto, tra l’altro, anche nella lettera inviata dal Presidente generale del Cai Vincenzo Torti al Presidente del Consiglio dei ministri dal Presidente generale del CAI il 29 aprile 2020. Anche la risposta degli uffci governativi alle FAQ sulla fase 2 (È consentito fareattività motoria o sportiva?) si è limitata, sostanzialmente a riportare quantocontenuto nel D.P.C.M. “L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo inprossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatorper i minori o per le persone non completamente autosuffcienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attivitsportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sonvietati gli assembramenti. Al fne di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria osportiva fuori dalla propria Regione.” Nel frattempo sono intervenute diverse ordinanze dei Presidenti di Regione o Provincia Autonoma, che hanno formulato delle “interpretazioni attuative” del D.P.C.M. per il territorio di propria competenza per il periodo considerato. Alla domanda che si sono posti molti frequentatori della montagna se fosse possibile effettuare escursioni o scalate, o quanto meno passeggiare lungo un sentiero di montagna, i legislatori regionali non sempre hanno fornito le giusterisposte: ·le Regioni Liguria, Sardegna e Veneto hanno limitato l’attività motoria a livello diterritorio comunale; · Lazio ed Emilia Romagna a livello provinciale, come ovviamente le Provincia autonome di Trento e di Bolzano; · le Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana e Valled’Aosta hanno richiamato l’applicazione nell’ambito del territorio regionale nella disposizione stessa (Campania, pur disciplinando la materia non indica limitazioni interne al territorio regionale). Calabria e Sicilia hanno disciplinato l’attività sportiva, ma non quella motoria. Lamateria non risulta – alla data del 3 maggio 2020 – ancora specifcamente defnita dalle Regioni Umbria, Puglia, Piemonte e Lombardia, nonché dal Molise che si limitaa disciplinare gli spostamenti all’interno del territorio regionale per lo svolgimentodelle attività di pesca e di caccia. Per tali regioni, pertanto, non essendoci disposizioni ulteriormente restrittive vale l’ambito regionale indicato dal D.P.C.M. e leregole dallo stesso indicate per le attività motorie all’aperto e per le attività sportive. Per quanto riguarda nello specifco l’attività escursionistica e alpinistica, l’Abruzzo consente gli allenamenti per attività sportive, tra cui ricomprende il trekking el’arrampicata in falesia o esterno. Specifche disposizioni in tema di allenamenti di arrampicata delle guide alpine sono state previste dalla Valle d’Aosta, così come la P.A. di Trento consente l’attività di formazione e aggiornamento outdoor per le guide alpine e aspiranti guide. Di seguito sono riportati i contenuti delle singole disposizioni regionali.

ABRUZZO L’Ordinanza n. 52 del 30 aprile 2020 reca “disposizioni in materia di disciplinadell’attività sportiva individuale”. Nello specifco, al punto 1, sono consentite all’interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorioregionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi diprotezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superfcie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi dafuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia, sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagnodi sicura”.

BASILICATAL’articolo 1, comma 1, lettera d) dell’Ordinanza 3 maggio 2020 n. 21, consente “inambito regionale, l’attività sportiva e motoria in luogo aperto, anche con bicicletta oaltro mezzo, ivi compresa l’attività di pesca sportiva e dilettantistica, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo testando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro (cd.“droplet”) per le altre attività”.

CALABRIA L’Ordinanza 28 aprile 2020 n. 37 consente “gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali”.

CAMPANIA L’Ordinanza 2 maggio 2020, n. 42 (di modifca dell’Ordinanza n. 41 del 1° maggio2020), al punto 1.1. consente di “svolgere attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosuffcienti, comunque con obbligodi distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona – salvo che si tratti disoggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di personenon autosuffcienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa”. Il successivo punto 1.2. consente “nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresacorsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, informa tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità dialtre persone”.

EMILIA ROMAGNA L’ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020, al punto 8, consente “in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamenteautosuffcienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale”.

FRIULI-VENEZIA GIULIA L’Ordinanza n. 12 del 3 maggio 2020, al punto 15, “consente, in forma individuale o in coppia o con i componenti del nucleo familiare convivente, l’attività motoria esportiva, a mero titolo esemplifcativo e non esaustivo ciclismo, corsa, tiro con l’arco,equitazione, tennis, golf, vela e motociclismo, rispettando la distanza interpersonale minima di due metri prevista quando vi sia la possibilità di incontrare altre persone”. Come precisato al punto 3, gli spostamenti per tutte le attività considerate dalla stessa ordinanza sono consentiti all’interno del territorio regionale.

LAZIO L’Ordinanza n. 38 del 2 maggio 2020, al punto 4, lettera b), consente “a decorrere dal 6 maggio 2020, l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosuffcienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale”.

LIGURIA L’Ordinanza 26 aprile 2020, n. 22, al punto 5, consente di “svolgere le seguentiattività motorie e all’aria aperta: corsa e utilizzo della bicicletta, esclusivamente inmodalità individuale, nell’ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) o del municipio di residenza (o abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del comune di Genova; passeggiate a cavallo pesca sportiva dilettantistica nell’ambito del comune di residenza (o abituale domicilio).” Ai sensi del successivo punto 6 “è consentito svolgere passeggiate all’aria aperta in modo individuale o coinvolgendo residenti nella stessa abitazione nell’ambito del comune di residenza (o abitualedomicilio) o del municipio di residenza (o abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del comune di Genova.

MARCHE Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 142 del 30 aprile 2020,corretto dal decreto in pari data n. 143, all’articolo 2 si stabilisce che “é consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta, unità da diporto o altro mezzo, in tutto il territorio regionale, con divieto di assembramenti e con l’obbligo di rispetto della distanza di due metri dalle persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori o non autosuffcienti utilizzando mascherine e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante. In generale sono consentite le attività motorie sportive svolte in maniera individuale sempre nel rispetto delle norme di precauzione del distanziamento sociale edell’utilizzo dei DPI per quanto applicabili”.

MOLISE L’Ordinanza n. 25 del 2 maggio 2020 considera soltanto “lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di pesca e di caccia (ivi compresa l’attività di addestramento dei cani) e il loro espletamento, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 e di tutte le disposizioni legislative e provvedimentali che ne regolano la disciplina, indicandone specifche condizioni.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO L’Ordinanza n. 24 del 2 maggio 2020 al punto 8) precisa che “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere attività sportiva,tra cui rientra la pesca sportiva, e attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno tre metri. Rientrano nell’attività motoria consentita, oltre alle passeggiate, anche il jogging (passeggio in forma dicorsa a passo lento) e l’uso della bicicletta. Sono in ogni caso da rispettare le distanze interpersonali di sicurezza ed è necessario coprirsi naso e bocca invicinanza di altre persone. Ferme restando le disposizioni relative agli spostamenti delle persone e all’esercizio di attività motoria, si precisa che è da intendersi consentito ai genitori camminare con i propri fgli minori, in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto. Sono comunque da evitare i contatti con altre persone o altri nuclei familiari.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO L’Ordinanza 2 maggio 2020 stabilisce che: a) “dal giorno 4 maggio 2020 e fno al giorno 17 maggio 2020 compreso, sia consentito lo svolgimento individuale di attività sportiva o attività motoria all’aperto(compresi passeggiate, corsa a piedi, uso della bicicletta e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) in tutto il territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro perogni altra attività. L’attività sportiva in forma individuale, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio, è autorizzata presso i circoli, le società e le associazioni sportive siti sul territorio provinciale, purché in luoghi aperti. Si possono raggiungere i predetti circoli, società e le associazioni sportive solo a piedi o in bicicletta partendo dall’abitazione o dal luogo di lavoro. b) l’attività sportiva o motoria possa essere svolta con accompagnatore nel caso dipersone non completamente autosuffcienti e per i minori; c) nello svolgimento dell’attività sportiva o motoria, i minori possano essere accompagnati anche da entrambi i genitori o da congiunti facenti parte dello stesso nucleo familiare, sempre nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra personanon facente parte del nucleo familiare o di due metri, nel caso di svolgimento diattività sportiva; d) nello svolgimento dell’attività motoria (intesa come passeggiata/camminata,anche nell’abito degli spostamenti consentiti per andare a fare la spesa, andare allavoro, andare presso qualsiasi esercizio/attività aperto ecc.) sia obbligatorio indossare la mascherina una volta fuori dalla abitazione o luogo di lavoro, mentre nello svolgimento dell’attività sportiva (intesa come corsa a piedi, uso della bicicletta, caccia, pesca e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) sia necessario portare con sé una mascherina da indossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, sempre comunque in entrambi i casi assicurando il rispetto delle distanze individuate dalla lettera a). Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; e) salvo quanto previsto dalla lettera a) per il raggiungimento dei circoli, delle società e le associazioni sportive, l’attività sportiva o motoria deve aver inizio partendo dalla abitazione o dal luogo di lavoro, non essendo consentito l’uso di mezzo pubblico o privato per raggiungere il punto da cui si intende iniziare l’attivitàsportiva o motoria”.Inoltre alla lettera pp) dispone che “dal giorno 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 è consentita l’attività di formazione e aggiornamento outdoor per le guide alpine e aspiranti guide alpine iscritti ai corsi di formazione o aggiornamento organizzati dal collegio provinciale delle guide alpine ai sensi della L.P. 20/1993, nel rispetto delle nel rispetto delle norme di sicurezza finalizzate al contrasto e al contenimento delle diffusione del virus COVID – 19”.

SARDEGNA L’articolo 5 dell’Ordinanza 2 maggio 2020, n. 20 consente “nel territorio del proprio comune di residenza, domicilio e/o dimora abituale, di svolgere individualmente attività motoria all’aria aperta, limitatamente a passeggiate, corse apiedi e in bicicletta, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri. Èaltresì consentito, per i soggetti minori o diversamente abili, che tali attività siano svolte con un accompagnatore, preferibilmente convivente, al quale non si applicanogli obblighi di distanziamento personale nella misura strettamente indispensabile alsupporto necessario all’accompagnato. In ogni caso, gli accompagnatori hanno l’obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)”.

SICILIA L’Ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 non tratta dell’attività motoria, ma all’articolo 8 consente “consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosuffcienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. La successiva circolare del 3 maggio 2020 haprecisato che “l’attività sportiva deve essere svolta esclusivamente in forma individuale e non ammette – né prevede – alcun contatto fsico, restando escluse tutte le discipline di squadra. Al ricorrere delle suddette condizioni, è quindi ammessa -sempre a titolo esemplifcativo e non esaustivo con riferimento a quanto già previstodall’art. 8 dell’Ordinanza n. 18 – la pratica delle seguenti attività sportive: corsa; sportcon racchetta (tennis, padel e tennistavolo), da svolgersi esclusivamente in forma singolare e in luoghi aperti; ginnastica individuale; uso di qualsiasi bicicletta, anche mountain bike; motocross; uso dei pattini o simili; pesca subacquea, apnea, diving enuoto in acque libere, purché esercitati nel sito più vicino alla propria abitazione. E’altresì ammessa la pratica di qualsiasi sport, esclusivamente e rigorosamente informa individuale, che contempli l’utilizzo di un attrezzo (es. windsurf, kitesurf,surfboard, etc.)”.

TOSCANA Ai sensi del punto 4 dell’ordinanza 3 maggio 2020, n. 50 “è consentito svolgere leattività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo del rientro ingiornata presso l’abitazione abituale. E’ possibile l’accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosuffcienti. L’attivitàva svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri; Il successivo punto 5 consente di “svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosuffcienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, attività motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosuffcienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale”.

VALLE D’AOSTA L’Ordinanza 3 maggio 2020, n. 192 consente di ”svolgere individualmente, ovverocon accompagnatore per i minori e le persone non completamente autosuffcienti,attività sportiva o motoria all’aperto, purché comunque nel rispetto della distanza disicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno unmetro per le altre attività. Rientrano nell’attività sportiva gli allenamenti individualiall’aperto di ogni disciplina, ivi incluse, a titolo esemplifcativo e non esaustivo, la corsa, la camminata, la bicicletta e la pesca. Al fne di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra. È consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dal territorio regionale. Sono consentiti gli allenamenti, anche di coppia per ragioni di sicurezza e nel rispetto delle distanze interpersonali, di arrampicata delle Guide alpine la cui professione è disciplinata dalla l.r. 7/1997, iscritte al relativo Albo professionale emunite del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 8 della l.r. 7/1997, in ragionedella necessità di un preparazione atletica e tecnica funzionale alla sicurezza inmontagna”.

VENETO L’Ordinanza 27 aprile 2020, n. 43 consente “lo spostamento individuale perattività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto ilterritorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e conobbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate inquanto minori e non autosuffcienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante”

Aperture delle sedi e attività.

Da diverse Sezioni viene richiesto il parere della Sede centrale circa la possibilità o meno di riapertura delle sedi per una, seppur minima, ripresa di attività. A tal fine deve considerarsi che:

-ad oggi, sino a nuove disposizioni, in osservanza a quanto previsto dalle disposizioni di legge, l’attività sociale è stata temporaneamente sospesa, mentre, su concorde parere degli OTCO, sono stati sospesi per il 2020 tutti i corsi e le attività formative delle Scuole di alpinismo, scialpinismo, escursionismo, alpinismo giovanile e di tutti gli Organi Tecnici Centrali Operativi e delle Strutture Operative;

-permane il divieto di assembramento di persone, sia in luogo pubblico che privato;

EMERGENZA COVID19 – INAGIBILITA’ BIVACCHI – Cartello informativo

I Bivacchi non sono chiusi, sono inagibili essendo esigui e non sanificati

Dopo una attenta ed approfondita riflessione abbiamo concluso che i Bivacchi non si possono chiudere poiché, in caso di emergenza, rappresentano l’unico punto di ricovero possibile per gli alpinisti. Riteniamo però giusto e corretto ricordare che gli spazi, essendo ESIGUI e NON SANIFICATI, non garantiscono all’avventore i requisiti, anche minimi, di sicurezza esponendoli al rischio di contagio,Questo anche per manlevare le Sezioni proprietarie da eventuali azioni di responsabilità

Giacomo BENEDETTI CCROA –Presidente

Il nuovo bivacco Carmagnola, essendo ad oggi (causa emergenza covid-19) sprovvisto dei permessi per l’apertura.

E’ chiuso a tutti gli effetti sino a data da destinare.